Lavorare in Svizzera
Dall'Austria alla Svizzera: come DGKP, medico o Ordinationsassistent/in
Come DGKP dall'Austria, per lavorare nelle cure infermieristiche in Svizzera ti serve il riconoscimento della Croce Rossa Svizzera (CRS); poiché il diploma DGKP figura nell'allegato V della direttiva UE 2005/36/CE, con un titolo conseguito dopo il 1° gennaio 1994 il riconoscimento segue la procedura armonizzata UE, e la CRS decide entro al massimo quattro mesi dal dossier completo. Come medico fai riconoscere diploma e titolo di specialista dalla MEBEKO; come Ordinationsassistent/in, secondo la SEFRI, per lavorare come assistente di studio medico ti serve un riconoscimento solo se esegui radiografie. Per DGKP e medici TakeCare presenta la domanda alla CRS o alla MEBEKO, gestisce l'intera procedura e si fa carico dei costi del riconoscimento; secondo l'esperienza di TakeCare l'intera procedura di riconoscimento dura circa tre mesi.
Sulla base delle informazioni ufficiali di CRS, UFSP, SEFRI e Confederazione
Scritto e verificato da Jonas Benner, CEO & co-fondatore
Quale autorità esamina il tuo titolo austriaco
In Svizzera non c'è un'unica autorità che esamina tutte le professioni sanitarie. Per le cure infermieristiche è competente la Croce Rossa Svizzera (CRS), per i medici la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), per gli assistenti di studio medico la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Per i titoli austriaci la base è la direttiva UE 2005/36/CE, che la Svizzera applica tramite l'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
| Titolo in Austria | Competenza in Svizzera | Procedura | Cosa significa per te |
|---|---|---|---|
| Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin / Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger (DGKP), anche «Diplomierte Krankenschwester / Diplomierter Krankenpfleger», titolo conseguito dopo il 1° gennaio 1994 | CRS | Procedura armonizzata UE (allegato V, punto 5.2.2) | La CRS verifica solo la conformità alla direttiva. Non fa un confronto con un ciclo di formazione svizzero e non classifica il titolo come SSS o SUP. |
| Bachelor FH in Gesundheits- und Krankenpflege | CRS | Procedura armonizzata UE | Secondo la CRS la procedura armonizzata vale anche per i bachelor in cure infermieristiche generali di Stati UE/AELS; anche in questo caso non c'è alcuna classificazione come SSS o SUP. |
| Diploma DGKP conseguito prima del 1° gennaio 1994 | CRS | Procedura ordinaria | Confronto con l'infermiera o l'infermiere SSS o con il Bachelor of Science SUP in cure infermieristiche; in caso di differenze sostanziali la CRS richiede misure di compensazione. |
| Diploma solo in cure infermieristiche pediatriche o solo in cure psichiatriche, senza cure generali | CRS | Procedura ordinaria | Il riconoscimento automatico secondo l'allegato V vale solo per le cure infermieristiche generali, non per le specializzazioni. |
| Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz (in precedenza Pflegehilfe) | Nessuna attribuzione pubblicata | Non definita | Al di sotto del diploma, la CRS effettua il confronto con l'operatrice o l'operatore sociosanitario AFC (OSS) e l'equivalenza «ausiliario/a di cura CRS». Quale via valga per i titoli austriaci, la CRS non l'ha pubblicato. Quale procedura vale per te e di che cosa si occupa TakeCare, lo chiariamo con te. |
| Ordinationsassistenz | SEFRI, se come assistente di studio medico esegui radiografie; l'attribuzione ufficiale del titolo non è chiarita | Riconoscimento solo se in Svizzera esegui radiografie | Senza radiografie l'attività in uno studio medico svizzero non è regolamentata e puoi candidarti direttamente. Secondo il diritto austriaco l'Ordinationsassistenz non comprende le radiografie. Il portale del riconoscimento della SEFRI classifica però il titolo in modo diverso, vedi sotto. |
| Doktor/in der gesamten Heilkunde (Dr. med. univ.) | MEBEKO, sezione Formazione universitaria | Riconoscimento diretto del diploma | È richiesto il documento di conferimento del grado; per i diplomi austriaci non serve un certificato di conformità. |
| Fachärztin / Facharzt | MEBEKO, sezione Perfezionamento professionale | Riconoscimento diretto del titolo di perfezionamento | Si possono riconoscere solo i titoli elencati nel modulo supplementare 1.1 della MEBEKO. Sono possibili più titoli, per ciascuno si paga un emolumento a parte. |
Per le cure infermieristiche sono l'anno del titolo e il settore a determinare la procedura: la procedura armonizzata UE presuppone che il tuo titolo figuri nell'allegato V della direttiva e sia stato conseguito dopo la data di riferimento lì indicata. Per il diploma DGKP austriaco questa data è il 1° gennaio 1994. Se questi requisiti non sono soddisfatti, la CRS esamina il titolo con la procedura ordinaria.
DGKP: il riconoscimento presso la CRS passo dopo passo
Per le cure infermieristiche il riconoscimento di un diploma estero è prescritto dalla legge. La CRS lo svolge su mandato della Confederazione. Per un diploma DGKP o un bachelor FH in cure infermieristiche generali, la procedura armonizzata UE si svolge in cinque passi:
- 1PreCheck: il primo passo, obbligatorio e gratuito, si svolge online. Una volta presentati tutti i documenti, la CRS decide entro al massimo quattro settimane; il risultato arriva per e-mail. Secondo la nostra esperienza, il PreCheck positivo arriva spesso già entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
- 2Documenti per la domanda: dopo un PreCheck positivo la CRS invia per posta i documenti per la domanda, insieme all'elenco completo dei documenti richiesti.
- 3Dossier: tutti i documenti vanno inviati alla CRS insieme al modulo di domanda firmato, e la fattura va pagata. Il dossier è completo solo quando sono disponibili tutti i documenti e il pagamento è registrato.
- 4Decisione: dal dossier completo la CRS decide entro al massimo quattro mesi. Se mancano documenti, ci vuole di più.
- 5Iscrizione nel registro: dopo il riconoscimento vieni iscritta o iscritto nel registro delle professioni sanitarie (GesReg) e ricevi automaticamente un GLN. L'iscrizione è obbligatoria; la CRS la fattura una sola volta CHF 130, le modifiche successive sono gratuite.
Per la domanda dopo il PreCheck, dall'Austria ti servono soprattutto questi documenti:
- Certificate of Current Professional Status (CCPS) o Letter of Good Standing: rilasciato dall'autorità del Paese in cui hai lavorato per ultimo nella professione e non più vecchio di tre mesi al momento della presentazione della domanda. Per il PreCheck non ti serve ancora.
- Se il tuo diploma non è mai stato registrato, per esempio perché non esiste un registro o perché nel Paese di formazione non hai mai lavorato nella professione, la CRS chiede invece un Certificate of Non-Registration e un estratto del casellario giudiziale non più vecchio di tre mesi.
- Attestato UE: con questo documento l'autorità competente in Austria conferma che il tuo titolo è conforme alla direttiva 2005/36/CE. La CRS lo vuole in originale o in copia autenticata; l'autorità può anche inviarlo direttamente alla CRS per e-mail.
- Di regola bastano copie o copie autenticate ufficialmente. La CRS non accetta l'apostille come autenticazione. Autenticazioni e traduzioni devono essere in tedesco, francese, italiano o inglese, e le traduzioni devono essere fatte da traduttrici o traduttori riconosciuti.
Se il tuo diploma segue la procedura ordinaria, per esempio perché l'hai conseguito prima del 1° gennaio 1994 o perché comprende solo le cure pediatriche o solo le cure psichiatriche, la CRS lo confronta con l'infermiera o l'infermiere SSS svizzero o con il Bachelor of Science SUP in cure infermieristiche. In caso di differenze sostanziali richiede misure di compensazione: un tirocinio di adattamento, eventualmente con una formazione complementare, oppure una prova attitudinale con una parte scritta e una orale. Per le misure di compensazione hai due anni di tempo. I fornitori di queste misure le fatturano direttamente, e la procedura dura di conseguenza più a lungo.
Se e per quanto tempo puoi lavorare senza riconoscimento mentre la procedura è in corso, secondo la CRS lo decide il dipartimento cantonale della sanità o il servizio del medico cantonale; non esiste una regola valida per tutta la Svizzera. Secondo la legge sulle professioni sanitarie, un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione ti serve solo se lavori sotto la tua responsabilità professionale, cioè come indipendente, in una funzione dirigenziale o senza la vigilanza di una persona qualificata della stessa professione. Possono aggiungersi regole cantonali.
Dopo il riconoscimento il tuo diploma ha, per l'esercizio della professione in Svizzera, gli stessi effetti del corrispondente titolo svizzero, e il riconoscimento vale per tutta la vita professionale. Puoi definirti infermiera o infermiere oppure usare il tuo titolo austriaco con l'indicazione del Paese, ma non i titoli svizzeri SSS e SUP. La CRS raccomanda ai datori di lavoro di assumere il personale qualificato riconosciuto alle stesse condizioni, stipendio compreso, di chi si è formato in Svizzera; non si tratta però di una regola salariale prevista dalla legge.
Medici: Dr. med. univ. e titolo di specialista presso la MEBEKO
Per i medici è competente la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), una commissione extraparlamentare della Confederazione la cui segreteria ha sede presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In medicina umana il riconoscimento di un diploma UE è una procedura semplificata: se la formazione soddisfa i requisiti minimi dell'UE, il diploma viene riconosciuto automaticamente, senza condizioni supplementari, anche se durata o entità si discostano dalla formazione svizzera.
Il riconoscimento diretto ha tre requisiti: la cittadinanza svizzera o di uno Stato UE/AELS, tua o della persona con cui sei sposata o sposato; un diploma che reca la denominazione prevista dalla direttiva 2005/36/CE; il suo rilascio da parte dell'autorità lì indicata. Diploma e titolo di specialista sono due domande separate, con moduli e decisioni propri: il diploma presso la sezione Formazione universitaria, il titolo presso la sezione Perfezionamento professionale. La documentazione può essere inviata insieme, e il titolo puoi chiederlo prima che il diploma sia riconosciuto, purché sia allegata la domanda per il diploma.
Ecco cosa chiede la MEBEKO ai medici con diploma austriaco:
- Il documento di conferimento del grado «Doktor/in der gesamten Heilkunde» (Dr. med. univ.), in copia autenticata nella lingua originale. Per i diplomi austriaci non serve un certificato di conformità, a meno che tu abbia solo un'attestazione provvisoria del diploma.
- Una copia autenticata del passaporto o della carta d'identità; un permesso di soggiorno svizzero non è accettato come documento d'identità. Inoltre un curriculum vitae aggiornato e firmato e il modulo datato e firmato.
- Per il titolo di specialista: una copia autenticata del diploma di specialista e il modulo supplementare 1.1. Si possono riconoscere solo i titoli elencati lì; la MEBEKO definisce l'elenco esaustivo.
- Possono autenticare notai, amministrazioni comunali, cittadine e distrettuali, tribunali, rappresentanze diplomatiche e l'ente di rilascio per i propri documenti. Non sono accettate le autenticazioni di ospedali, banche, la Posta, casse malati, traduttrici e traduttori, né quelle fatte da te.
- Non inviare originali: la MEBEKO non restituisce alcun documento. Accetta le domande solo su carta, per posta.
La MEBEKO non indica un termine vincolante. Sul suo sito indica attualmente fino a sei mesi per il diploma e fino a cinque mesi per il titolo di specialista, calcolati in entrambi i casi dalla conferma di ricezione. Le domande vengono trattate nell'ordine di arrivo e non possono essere accelerate. Secondo la nostra esperienza, l'intera procedura di riconoscimento dura circa tre mesi. La decisione ti arriva per raccomandata; contemporaneamente vieni iscritta o iscritto nel registro delle professioni mediche (MedReg) e ricevi un GLN.
Gli emolumenti sono fissati come forchetta dall'ordinanza sulle professioni mediche: da CHF 800 a 1'000 ciascuno per il diploma e per ogni titolo di specialista; l'importo esatto dipende dal lavoro richiesto. Dei costi del riconoscimento si fa carico TakeCare.
Senza iscrizione nel MedReg non puoi esercitare come medico in Svizzera, e il tuo datore di lavoro deve verificare l'iscrizione prima dell'assunzione. Con l'iscrizione e le conoscenze linguistiche necessarie puoi lavorare sotto vigilanza, per esempio come medico assistente. Chi lavora sotto la propria responsabilità professionale, anche da dipendente in uno studio medico, ha bisogno in più di un titolo di specialista riconosciuto e di un'autorizzazione del Cantone in cui svolge l'attività. Se i medici assistenti abbiano bisogno di un'autorizzazione propria lo stabilisce ogni Cantone: Berna li esenta dall'obbligo di autorizzazione, Zurigo pure negli ospedali (in uno studio medico è il datore di lavoro ad aver bisogno di un'autorizzazione per assistenti), in Ticino ogni attività medica richiede un'autorizzazione.
Se non hai ancora il titolo di specialista, con il diploma riconosciuto puoi svolgere in Svizzera il perfezionamento fino al titolo; secondo il diritto federale dura almeno due e al massimo sei anni, a tempo parziale di più. Inoltre un titolo di specialista riconosciuto non garantisce le stesse possibilità di fatturazione a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) che hai in Austria.
Ordinationsassistenz: riconoscimento come assistente di studio medico solo per le radiografie
Per i compiti che comprende, l'Ordinationsassistenz è vicina alla professione svizzera di assistente di studio medico (AFC), una formazione professionale di base di tre anni; un'equiparazione ufficiale non esiste. Per i titoli esteri di assistente di studio medico è competente la SEFRI, non la CRS né la MEBEKO. Se per lavorare come assistente di studio medico ti serva un riconoscimento dipende, secondo il portale del riconoscimento della SEFRI, da un'unica domanda: in Svizzera eseguirai radiografie?
- Senza radiografie l'attività non è regolamentata. Non ti serve alcun riconoscimento e puoi candidarti direttamente; un riconoscimento volontario è comunque possibile.
- Con radiografie ti serve un riconoscimento della SEFRI. Secondo l'UFSP, nell'ambito di questa procedura puoi acquisire l'abilitazione alle radiografie a basse dosi (torace ed estremità). Radioscopia, TC e mammografia non fanno parte dell'attività radiologica degli assistenti di studio medico.
Per chi ha un'Ordinationsassistenz austriaca questa domanda è decisiva, perché secondo la legge austriaca sulle professioni di assistenza medica (Medizinische Assistenzberufe-Gesetz, MABG) la professione non comprende le radiografie: in Austria sono di competenza di una professione a sé, la Röntgenassistenz. L'Ordinationsassistenz comprende assistenza, test rapidi (Point-of-Care-Testing), prelievo di sangue venoso tranne che nei bambini, accompagnamento, igiene e amministrazione, con una formazione di almeno 650 ore. Come la SEFRI valuti un'Ordinationsassistenz rispetto all'AFC di assistente di studio medico non è pubblicato. Se siano necessarie misure di compensazione, la SEFRI lo decide solo dopo aver esaminato il dossier completo.
Il portale del riconoscimento della SEFRI non elenca «Ordinationsassistent/in» alla voce assistente di studio medico, ma come altra denominazione dell'assistenza infermieristica (Krankenpflegeassistenz), per la quale rimanda alla CRS. Quale attribuzione valga non è chiarito ufficialmente. TakeCare chiarisce con te se ti serve un riconoscimento.
Se un riconoscimento è necessario, la SEFRI fattura CHF 550, eventuali misure di compensazione escluse, da pagare in franchi e in un unico versamento. Per il riconoscimento come assistente di studio medico la SEFRI indica una durata fino a quattro mesi dal dossier completo; attualmente segnala però moltissime domande e, di conseguenza, ritardi considerevoli. Secondo il Cantone di Zurigo, lì gli assistenti di studio medico possono essere assunti in uno studio medico senza autorizzazione cantonale; il datore di lavoro si assicura che la formazione sia sufficiente per i compiti. Con esperienza professionale puoi conseguire l'AFC svizzero di assistente di studio medico anche tramite una procedura di qualificazione cantonale che tiene conto dell'esperienza e della formazione precedente.
Pendolare o trasferirsi: permesso per frontalieri o domicilio in Svizzera
Con la cittadinanza austriaca rientri nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE. Ti serve solo un permesso di soggiorno, che vale anche come permesso di lavoro; lo rilascia il Cantone. Per l'entrata bastano passaporto o carta d'identità. Che tu faccia il pendolare o ti trasferisca, per il riconoscimento non cambia nulla: il permesso di soggiorno non sostituisce l'autorizzazione all'esercizio della professione, e il riconoscimento della MEBEKO si rivolge espressamente anche a frontaliere e frontalieri.
| Frontaliere (permesso G) | Domicilio in Svizzera (permesso L o B) | |
|---|---|---|
| Domicilio | In Austria o in un altro Stato UE/AELS. Le zone di frontiera non valgono più, puoi lavorare in tutta la Svizzera. | In un comune svizzero |
| Condizione | Rientrare almeno una volta alla settimana al domicilio principale | Annuncio presso il comune entro 14 giorni dall'arrivo e prima dell'inizio dell'impiego |
| Permesso | Rilasciato dal Cantone del luogo di lavoro; cinque anni con contratto a tempo indeterminato o di oltre un anno, per la durata del contratto con contratti da tre mesi a un anno. Il datore di lavoro figura sul permesso. | L per contratti da tre mesi a 364 giorni, B da 365 giorni o a tempo indeterminato; il permesso B vale cinque anni e viene prorogato se i requisiti continuano a essere soddisfatti. |
| Cambio d'impiego | Annunciarlo all'autorità del luogo di lavoro prima di iniziare il nuovo impiego | Il permesso B consente di cambiare impiego e professione |
| Assicurazione malattie | Obbligo d'assicurazione dall'inizio dell'impiego. Diritto d'opzione: cassa malati svizzera o assicurazione in Austria, domanda di esenzione al Cantone di lavoro entro tre mesi dall'inizio dell'impiego. | Cassa malati svizzera entro tre mesi dalla presa di domicilio |
| Imposta alla fonte | Imposta alla fonte piena sul salario svizzero, in tutti i Cantoni | Imposta alla fonte fino al permesso di domicilio C |
| AVS, AI, IPG | Assicurazioni sociali svizzere, perché lavori in Svizzera | Assicurazioni sociali svizzere |
Se ti trasferisci, secondo la SEM in linea di principio ti annunci da te presso il comune di domicilio e lì chiedi il permesso. Devi portare un passaporto o una carta d'identità validi e la dichiarazione d'impiego scritta del tuo datore di lavoro, che indichi durata e grado di occupazione. Puoi lavorare non appena l'autorità cantonale ha ricevuto la tua domanda; non devi aspettare il libretto per stranieri.
Per cercare lavoro e per i colloqui puoi restare in Svizzera fino a tre mesi senza permesso. Se lavori in Svizzera al massimo tre mesi per anno civile, non ti serve un permesso; il tuo datore di lavoro ti notifica online al più tardi il giorno prima. Se come frontaliere pernotti in Svizzera durante la settimana, non ti serve un permesso supplementare, ma devi annunciarti nel luogo di soggiorno.
In linea di principio sei affiliato alle assicurazioni sociali svizzere non appena lavori qui, anche con domicilio in Austria; grazie al coordinamento UE sei assicurato in un solo Stato. AVS, AI e IPG ammontano insieme al 10,6 per cento del salario, di cui il 5,3 per cento a tuo carico. Per l'assicurazione contro la disoccupazione il contributo è del 2,2 per cento fino a un salario annuo di CHF 148'200, per metà a tuo carico e per metà a carico del datore di lavoro.
Per le imposte le due strade si differenziano nettamente. Con domicilio in Austria paghi in tutti i Cantoni l'intera imposta alla fonte svizzera sul tuo salario; un limite del 4,5 per cento, come quello che vale a determinate condizioni per i frontalieri dalla Germania, per l'Austria non esiste. Con domicilio in Svizzera e permesso L o B il datore di lavoro trattiene anche in questo caso l'imposta alla fonte direttamente, e le aliquote le stabilisce il Cantone. Da un reddito lordo da attività lucrativa di CHF 120'000 all'anno è obbligatoria una tassazione ordinaria ulteriore con dichiarazione d'imposta; su base volontaria, per esempio per dedurre i versamenti nel pilastro 3a, la chiedi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Se sei sposata o sposato con una persona con permesso C o cittadinanza svizzera e vivete entrambi in Svizzera, di regola non sei soggetto all'imposta alla fonte.
Lingua: conta il tedesco standard, lo svizzero tedesco lo senti ogni giorno
Quando leggi e autorizzazioni richiedono una lingua ufficiale, intendono il tedesco, il francese o l'italiano, non il dialetto. Nella vita quotidiana le cose stanno diversamente: secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) lo svizzero tedesco è la lingua più parlata in Svizzera e la lingua di tutti i giorni in tutti gli ambiti della vita, ma per scritto si usa il tedesco standard. Secondo l'Ufficio federale di statistica, nel 2020 l'83 per cento delle persone occupate nella Svizzera tedesca parlava abitualmente svizzero tedesco al lavoro. Il riconoscimento automatico del tuo diploma, peraltro, non elimina i requisiti linguistici: secondo la direttiva UE devi avere le conoscenze linguistiche che la professione richiede nello Stato ospitante.
- Cure infermieristiche: la CRS accetta certificati di lingua di livello B2; per il tedesco indica il Goethe-Zertifikat B2, telc Deutsch B2, TestDaF (livelli da 3 a 5) e l'ÖSD Zertifikat B2. La sua scheda sulla procedura armonizzata UE lega la prova alla lingua della formazione, ma non esonera espressamente chi si è formato in tedesco. Lo chiariamo nella domanda. Per l'autorizzazione all'esercizio della professione Zurigo chiede il tedesco almeno a livello B2; Berna rinuncia alla prova se la tua lingua principale è il tedesco e hai concluso la formazione in tedesco.
- Medici: è richiesto un livello che secondo l'UFSP corrisponde al B2. Vale come prova uno studio di medicina che hai effettivamente concluso in tedesco; se il tedesco è la tua lingua principale, presenti un'autodichiarazione redatta da te, datata e firmata; in caso di dubbio la MEBEKO può chiedere ulteriori prove. L'iscrizione delle lingue nel MedReg viene esaminata separatamente e fatturata da CHF 50 a 100. Datori di lavoro e Cantoni possono chiedere un livello più alto o una prova recente.
- Autorizzazione AOMS propria: chi come medico vuole fatturare in proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve, secondo la legge sull'assicurazione malattie, dimostrare la conoscenza della lingua della regione con un esame sostenuto in Svizzera, a meno che il diploma estero riconosciuto sia stato conseguito in quella lingua. Un diploma austriaco riconosciuto che hai conseguito in tedesco ti esonera da questo esame nella Svizzera tedesca.
- Assistenti di studio medico: la SEFRI chiede una prova linguistica solo in alcuni casi e lo decide dopo aver ricevuto la domanda.
- Svizzera romanda e Ticino: per le autorizzazioni lì vale il francese o l'italiano. Ginevra e Vaud chiedono per un'autorizzazione all'esercizio della professione il francese almeno a livello B2; in Ticino, come infermiera o infermiere, dimostri l'italiano per esempio con un certificato almeno di livello B2 o con tre anni di esperienza professionale in italiano negli ultimi dieci anni. Per i medici il Ticino non chiede una prova linguistica propria con la domanda di autorizzazione, perché le conoscenze linguistiche devono essere già iscritte nel MedReg.
L'arrivo: le scadenze dopo il trasloco
Se ti trasferisci in Svizzera, dal trasloco decorrono diverse scadenze. Le più importanti, nell'ordine in cui si presentano:
- 1Entro 14 giorni dall'arrivo e prima dell'inizio dell'impiego: annuncio presso il comune di domicilio e domanda di permesso di soggiorno. Nella città di Zurigo, per esempio, è possibile solo di persona, su appuntamento e solo quando abiti effettivamente nel nuovo alloggio.
- 2Entro tre mesi dalla presa di domicilio: assicurazione di base presso una cassa malati svizzera, per ogni membro della famiglia singolarmente. Ogni cassa deve accettarti senza riserve e senza periodi di attesa. Se ti affili in tempo, la copertura vale retroattivamente dalla presa di domicilio, e anche i premi li paghi da quel momento. Chi si affilia in ritardo è assicurato solo dall'affiliazione e, in caso di ritardo non giustificato, paga un supplemento di premio dal 30 al 50 per cento. La franchigia la scegli tra CHF 300 e 2'500; oltre la franchigia paghi un'aliquota percentuale del 10 per cento, al massimo CHF 700 all'anno.
- 3Dall'inizio dell'impiego: il datore di lavoro ti assicura contro gli infortuni professionali; se lavori per lui almeno otto ore alla settimana, anche contro gli infortuni non professionali. In quel caso puoi chiedere di sospendere la copertura infortuni nella cassa malati, il che riduce il premio. Non avviene automaticamente.
- 4Con il primo salario: il datore di lavoro trattiene direttamente imposta alla fonte, AVS/AI/IPG e assicurazione contro la disoccupazione. Il tuo numero AVS inizia con 756 e figura anche sulla tessera della cassa malati.
- 5Dopo dodici mesi di domicilio, se in questo periodo non sei mai stato all'estero per più di tre mesi consecutivi: ti serve una licenza di condurre svizzera. Con una patente austriaca la ottieni senza esame, consegnando l'originale e con un test della vista; i costi li stabilisce il Cantone e superano i CHF 100.
- 6Entro due anni dal trasloco: importare in franchigia doganale le masserizie di trasloco, purché tu le abbia usate personalmente per almeno sei mesi.
Per cercare casa, i locatori chiedono spesso un estratto del registro delle esecuzioni. Costa CHF 17, con invio CHF 18, e copre solo il circondario d'esecuzione in cui lo ordini. Il deposito di garanzia ammonta al massimo a tre mesi d'affitto ed è versato su un conto di garanzia locativa intestato a te. Le spese legate alla ricerca dell'alloggio, per esempio per riservare un appartamento, non sono ammesse, anche se il modulo di candidatura per l'appartamento le prevede.
Se la tua famiglia senza attività lucrativa resta in Austria, ha un diritto d'opzione: i familiari possono assicurarsi in Austria o in Svizzera. L'esenzione dall'obbligo d'assicurazione svizzero la concede l'autorità cantonale su domanda.
Come cittadina o cittadino austriaco ottieni il permesso di domicilio C dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto, in base all'accordo di domicilio con l'Austria. Il requisito è che tu sia integrata o integrato; ciò comprende la conoscenza della lingua nazionale del luogo di domicilio, almeno A2 all'orale e A1 allo scritto. Anche la persona con cui sei sposata o sposato e i vostri figli sotto i 18 anni che vivono nella stessa economia domestica hanno diritto al permesso C, indipendentemente dalla loro cittadinanza. I soggiorni con permesso L in linea di principio non contano; se in seguito ottieni un permesso B, la SEM può però computare i tuoi soggiorni precedenti come lavoratrice o lavoratore dipendente.
Cosa fa TakeCare per te
- Presentiamo la domanda e ci occupiamo dell'intera procedura di riconoscimento, costi del riconoscimento compresi: presso la CRS per infermiere e infermieri, levatrici e operatrici e operatori sociosanitari AFC (OSS), presso la MEBEKO per i medici.
- Se hai una formazione in Pflegeassistenz (in precedenza Pflegehilfe) o Pflegefachassistenz, chiariamo con te quale procedura vale per te e di che cosa si occupa TakeCare; la CRS non ha pubblicato come classifica questi titoli.
- Per infermiere, infermieri e medici, secondo la nostra esperienza, l'intera procedura di riconoscimento dura circa tre mesi. Il PreCheck positivo arriva, secondo la CRS, entro al massimo quattro settimane; secondo la nostra esperienza, spesso già entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
- Se sei Ordinationsassistent/in, chiariamo con te se ti serve un riconoscimento.
- Ti aiutiamo nella ricerca dell'alloggio, con le assicurazioni e con le pratiche presso le autorità.
- Svolgiamo attività di collocamento nella Svizzera tedesca, nella Svizzera romanda e in Ticino.
- Per te che cerchi lavoro tutti i nostri servizi sono gratuiti (art. 9 LC).
Cosa non possiamo prometterti: quanto rapidamente decidono la CRS o la MEBEKO. La CRS non tratta le domande presentate tramite un rappresentante né più rapidamente né in via prioritaria, e la MEBEKO tratta le domande nell'ordine di arrivo. Dove presentiamo noi la domanda, ti togliamo il lavoro e i costi del riconoscimento; i tempi d'esame restano quelli dell'autorità che esamina la domanda.
Il tuo prossimo passo verso la Svizzera
Crea un profilo. Ti contattiamo e vediamo con te di cosa ha bisogno il tuo posto. Per infermieri, levatrici e medici, e per i titoli esteri di livello OSS AFC (FaGe), presentiamo la domanda presso la CRS o la MEBEKO e ci assumiamo i costi del riconoscimento. Per gli altri titoli, per esempio l'OSS conseguito in Italia, chiariamo con te quale procedura vale. Il collocamento è gratuito per te.
Domande frequenti
Come DGKP dall'Austria mi serve un riconoscimento per lavorare in Svizzera?
Sì. Per le cure infermieristiche in Svizzera il riconoscimento di un diploma estero è prescritto dalla legge; è competente la Croce Rossa Svizzera (CRS). Poiché il diploma DGKP austriaco figura nell'allegato V della direttiva UE 2005/36/CE, con un titolo conseguito dopo il 1° gennaio 1994 il riconoscimento segue la procedura armonizzata UE: la CRS verifica solo la conformità alla direttiva e non fa un confronto con un ciclo di formazione svizzero. TakeCare presenta la domanda e si fa carico dei costi del riconoscimento.
Il mio diploma infermieristico austriaco viene classificato in Svizzera come SSS o SUP?
No. Nella procedura armonizzata UE la CRS non effettua alcuna classificazione come SSS o SUP; secondo la CRS questo vale anche per i bachelor in cure infermieristiche generali di Stati UE/AELS, come il bachelor FH austriaco in Gesundheits- und Krankenpflege. Dopo il riconoscimento puoi definirti infermiera o infermiere oppure usare il tuo titolo austriaco con l'indicazione del Paese, ma non i titoli svizzeri SSS o SUP. Per l'esercizio della professione il diploma riconosciuto ha gli stessi effetti del corrispondente titolo svizzero.
Quanto dura il riconoscimento di un diploma infermieristico austriaco, e nel frattempo posso lavorare?
La CRS indica due termini massimi: tratta il PreCheck entro al massimo quattro settimane dalla presentazione di tutti i documenti e prende la decisione entro al massimo quattro mesi da quando la domanda completa è pervenuta e la fattura è stata pagata. Secondo l'esperienza di TakeCare il PreCheck positivo arriva spesso già entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, e l'intera procedura di riconoscimento dura circa tre mesi. Se e per quanto tempo puoi lavorare prima del riconoscimento, secondo la CRS lo decide il Cantone; non esiste una regola valida per tutta la Svizzera.
Quanto mi costa il riconoscimento come DGKP o come medico dall'Austria?
TakeCare presenta la domanda alla CRS o alla MEBEKO e si fa carico dei costi del riconoscimento; per chi cerca lavoro tutti i servizi di TakeCare sono gratuiti (art. 9 LC). Per orientarti: nella sua panoramica degli emolumenti la CRS indica per la procedura armonizzata UE nelle cure infermieristiche CHF 550 e, in aggiunta, CHF 130 per l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie; in un altro punto della stessa pagina indica per questa procedura CHF 680. La MEBEKO fattura per il riconoscimento di un diploma di medico e per ogni titolo di specialista da CHF 800 a 1'000 ciascuno, a seconda del lavoro richiesto.
Quali documenti chiede la MEBEKO ai medici con diploma austriaco?
Per il diploma la MEBEKO chiede il documento di conferimento del grado «Doktor/in der gesamten Heilkunde» (Dr. med. univ.) in copia autenticata; per i diplomi austriaci non serve un certificato di conformità, a meno che tu abbia solo un'attestazione provvisoria del diploma. Si aggiungono una copia autenticata del passaporto o della carta d'identità, un curriculum vitae firmato e il modulo. Per il titolo di specialista servono una copia autenticata del diploma di specialista e il modulo supplementare 1.1; si possono riconoscere solo i titoli elencati lì. Gli originali non li invii, perché la MEBEKO non restituisce alcun documento.
Come cittadina o cittadino austriaco devo fare un test di tedesco per la Svizzera?
Non in ogni caso. Come medico puoi usare come prova linguistica uno studio di medicina che hai effettivamente concluso in tedesco; se il tedesco è la tua lingua principale, per l'iscrizione nel registro delle professioni mediche presenti un'autodichiarazione redatta da te, datata e firmata. Anche l'esame di lingua da sostenere in Svizzera per un'autorizzazione propria a fatturare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie decade nella Svizzera tedesca, se il tuo diploma riconosciuto è stato conseguito in tedesco. Nelle cure infermieristiche la CRS accetta certificati di livello B2, tra cui l'ÖSD Zertifikat B2; se ne chieda uno a chi si è formato in tedesco in Austria, non lo dice espressamente. Se la tua Ordinationsassistenz ha bisogno di un riconoscimento della SEFRI, questa chiede una prova linguistica solo in alcuni casi. Dove nella Svizzera tedesca la legge richiede una lingua ufficiale, si intende il tedesco, non lo svizzero tedesco.
Come Ordinationsassistent/in dall'Austria mi serve un riconoscimento in Svizzera?
Per lavorare come assistente di studio medico, solo se in Svizzera eseguirai radiografie. Secondo il portale del riconoscimento della SEFRI, senza radiografie l'attività non è regolamentata e puoi candidarti direttamente. Con radiografie ti serve un riconoscimento della SEFRI, nell'ambito del quale, secondo l'UFSP, puoi acquisire l'abilitazione alle radiografie di torace ed estremità; la SEFRI fattura CHF 550, eventuali misure di compensazione escluse. Secondo la legge austriaca MABG, l'Ordinationsassistenz non comprende le radiografie. Il portale del riconoscimento della SEFRI elenca però il titolo Ordinationsassistent/in come altra denominazione dell'assistenza infermieristica (Krankenpflegeassistenz), per la quale rimanda alla CRS; quale attribuzione valga non è chiarito ufficialmente. TakeCare chiarisce con te se ti serve un riconoscimento.
Posso continuare a vivere in Austria e lavorare in Svizzera?
Sì, con un permesso per frontalieri G. Vivi in Austria o in un altro Stato UE/AELS e rientri almeno una volta alla settimana al tuo domicilio principale. Per i cittadini UE/AELS le zone di frontiera non valgono più, quindi puoi lavorare in tutta la Svizzera. Il permesso lo rilascia il Cantone del luogo di lavoro, per cinque anni con contratto a tempo indeterminato. Come infermiera o infermiere o come medico, il riconoscimento del tuo diploma ti serve anche da frontaliere.
Come funzionano imposte e assicurazioni se lavoro in Svizzera come frontaliere e vivo in Austria?
Paghi in tutti i Cantoni l'intera imposta alla fonte svizzera sul tuo salario; un limite del 4,5 per cento, come quello che vale a determinate condizioni per i frontalieri dalla Germania, per l'Austria non esiste. Per le assicurazioni sociali sei assicurato in Svizzera (AVS, AI, IPG), perché lavori qui. Per l'assicurazione malattie hai un diritto d'opzione tra una cassa malati svizzera e un'assicurazione in Austria. Se vuoi restare assicurato in Austria, presenti al Cantone di lavoro una domanda di esenzione entro tre mesi dall'inizio dell'impiego; il diritto d'opzione non si può esercitare tacitamente.
Quando ottengo il permesso di domicilio C come cittadina o cittadino austriaco?
Dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto, in base all'accordo di domicilio tra la Svizzera e l'Austria. Il requisito è che tu sia integrata o integrato, in particolare con la conoscenza della lingua nazionale del luogo di domicilio: almeno A2 all'orale e A1 allo scritto, quindi il francese nella Svizzera romanda e l'italiano in Ticino. Anche la persona con cui sei sposata o sposato e i vostri figli sotto i 18 anni che vivono nella stessa economia domestica hanno diritto al permesso C, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
Leggi anche
Fonti
Tutte le indicazioni su procedure, emolumenti e termini provengono dalle autorità competenti e sono state verificate il 25 settembre 2026. Fa sempre fede la versione attuale sui loro siti.
Croce Rossa Svizzera (CRS)5
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e MEBEKO14
- Häufige Fragen zum Gesundheitsberufegesetz
- Medizinalberufekommission MEBEKO
- Gesuch einreichen für ein Diplom der Medizinalberufe aus einem EU/EFTA-Staat
- Gesuch einreichen für einen Weiterbildungstitel aus einem EU/EFTA-Staat
- Antragsformular direkte Anerkennung eines Diploms
- Antragsformular direkte Anerkennung eines Weiterbildungstitels
- Zusatzformular 1.1 Weiterbildungstitel Humanmedizin
- Häufige Fragen zum MedReg
- Medizinalberuferegister MedReg
- Medizinalberufe: Meldung von Sprachkenntnissen
- Strahlenschutzausbildung für MPA EFZ
- Strahlenschutzausbildung für übriges medizinisches Personal
- FAQ Versicherungspflicht 2026
- Krankenversicherung: Grenzgängerinnen und Grenzgänger
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)5
Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e uffici della migrazione9
Diritto federale (Fedlex)11
- Gesundheitsberufegesetz (GesBG), SR 811.21
- Medizinalberufegesetz (MedBG), SR 811.11
- Medizinalberufeverordnung (MedBV), SR 811.112.0
- Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), Art. 37, Stand 1.7.2026
- Verordnung über den freien Personenverkehr (VFP), SR 142.203
- Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE), SR 142.201
- Bundesverfassung, Art. 70 Sprachen
- KVG, Versicherungspflicht (Stand 1.7.2025)
- Verordnung über die Krankenversicherung (KVV), Prämienzuschlag
- Gebührenverordnung SchKG (GebV SchKG)
- Verkehrszulassungsverordnung (VZV)
ch.ch – Confederazione, cantoni e comuni7
Assicurazioni sociali e imposte (AVS/AI, AFC)5
Cantoni e comuni10
- Merkblatt Pflegefachperson (November 2023)
- FAQ Berufsausübungsbewilligungen (Sirona)
- Berufsausübungsbewilligung Ärztin und Arzt
- Assistenzbewilligung
- Autorizzazione di libero esercizio
- Merkblatt Medizin (Sept. 2023, Änderung 30.10.2025)
- Demander une nouvelle autorisation de pratiquer
- Niveau de langue française requis
- Regolamento sull'esercizio delle professioni sanitarie (ROSan)
- Zuzug melden